Il Tribunale Ecclesiastico: cos'è e di cosa si occupa

"Una donna sposa un uomo sperando che cambi, e lui non cambierà. Un uomo sposa una donna sperando che non cambi, e lei cambierà"

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Il Tribunale ecclesiastico si occupa principalmente di DICHIARAZIONI DI NULLITA' DI MATRIMONI sia concordatario che canonico. Davanti al giudicante si presentano due parti
1) la parte attrice, ossia la persona che promuove la causa
2)la parte convenuta, rappresentata dall'altro coniuge, ossia "l'altro" che partecipa alla causa, sempre che scelga di prenderne parte.

Per una migliore comprensione è da tener presente esistono due tipologie di matrimoni religiosi:
A)matrimonio concordatario
B)matrimonio celebrato davanti al ministro di culto non cattolico.

Il matrimonio concordatario indica il matrimonio celebrato davanti ad uno o più ministri di culto cattolico, disciplinato dal codice civile e regolamentato dagli accordi tra Santa Sede e Stato italiano.
L'attribuzione degli effetti civili al matrimonio concordatario ha un iter identico a quello usato per il matrimonio con rito civile. Infatti,alla celebrazione religiosa fa seguito la redazione di un atto che può anche contenere la scelta del regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni) effettuata dai coniugi, nonché la trascrizione dell'atto di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile.
Dal momento della trascrizione, gli sposi acquistano lo status di coniugi e sono tenuti all'adempimento dei diritti e doveri reciproci di cui si farà menzione più avanti.

 

 

MOTIVI DI NULLITA'

L'ITER CANONICO

DURATA DELLA CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE

QUANDO RIVOLGERSI AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO

COSTI

Elenco Tribunali

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MOTIVI DI NULLITA'
Vari e numerosi sono i motivi di nullità (che possono essere chiesti al legale di fiducia). A volte viene consigliato un pre-incontro personale con un PATRONO STABILE (colui che può fornire a tutti, indistintamente, una prima consulenza. Inoltre, nei casi di necessità, possono assumere anche la difesa della causa a titolo assolutamente gratuito) o con un avvocato esperto
del settore, che indica con certezza se vi sono i presupposti per procedere ad una dichiarazione di nullità.

ITER CANONICO
Colui che avanza la richiesta per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio (parte attrice) deve presentare, mediante avvocato, un esposto (detto libello) al Tribunale competente, dove indica i fatti e le prova che dimostrano, a suo parere della parte, che sussistono i requisiti di nullità.
La controparte (l'altro coniuge per intenderci) può scegliere di farsi assistere da un avvocato, l'importante che questi sia abilitato a patrocinare cause presso il tribunale ecclesiastico. Il requisito dell'assistenza legale per la controparte non è essenziale in apertura del procedimento; infatti la parte convenuta può decidere di nominare il proprio legale in qualunque momento del procedimento. Se la parte convenuta decide di avvalersi di un legale dovrà provvedere alle spese delllo stesso e a contribuire,
alle spese del processo salvo che non dimostri di non avere sufficienti possibilità economiche e che decida quindi di avvalersi di una difesa d'ufficio.
Ad ogni processo canonico di nullità matrimoniale deve intervenire il DIFENSORE DEL VINCOLO, colui che ha il compito di porre tutte le obiezioni e impedire, se possibile, la nullità.
In genere le due parti in tribunale non si incontrano mai.

Ecco quindi come avviene il processo:

Una volta ammesso il libello, il Presidente del Tribunale (il tribunale è presieduta da tre giudici) cita l'avvocato della parte attrice, di quella convenuta e il Difensore del vincolo per quello che viene chiamato la CONCORDANZA DEL DUBBIO; quello che si svolge in realtà è una breve riunione riunita allo scopo di individuare, se esistono, i reali motivi per i quali viene chiesta la nullità. Durante la seduta (o anche tramite una scrittura), la parte convenuta dichiarerà al tribunale, le intenzioni e, possibilimente, i testi (se vuole presentarli) o documenti utili al dibattimento in oggetto e chiedere al presidente qualsiasi informazione inerente.
Terminata questa fase si procede all'interrogatorio RIGOROSAMENTE SEPARATO DELLE DUE PARTI anche mediante i testi indicati da entrambi le parti nonchè, conseguentemente alla raccolta del materiale utile alla causa, e se necessario o richiesto, si svolgerà una eventuale perizia.
Conclusa l'instruttoria, il presidente del tribunale ordina la pubblicazione degli atti: da questo momento la parte convenuta (se non ha richiesto l'assistenza del proprio legale - altrimenti questo compito spetterà all'avvocato) potrà prendere visione di quanto è emerso nell'interrogatorio d di fare nuove istanze e richieste se comprovate da motivazioni reali e opportune. Da tener presente che questa facoltà spetta alla parte convenuta solo se questa ha deposto durante la causa.
Finita ogni nuova indagine eventualmente richiesta dalla parte convenuta, si procede alla CONCLUSIONE IN CAUSA; con questa atto termina la fase istruttoria.
Gli avvocati delle parti e il Difensore del vincolo studieranno gli atti e metteranno per iscritto tutte le motivazione utile alla vittoria del dibattimento (pro o contro a seconda del ruolo che ricoprono).
Alla fine il Presidente fissa il giorno e l'ora in cui il tribunale (composto dai tre giudici) si riuniranno per la decisione finale. Emesso il verdetto, uno dei tre giudici scriverà la sentenza che verrà poi notificata alle parti.
Contro la sentenza affermativa la parte convenuta o il difensore del vincolo possono eventualmente appellarsi, entro 15 giorni dalla notifica al Tribunale Superiore d'appello.

Conclusioni:

Il tribunale ecclesiastico, se accerta che sussistano le cause di nullità, procede alla dichiarazione di nullità (appurando che il matrimonio non è mai stato posto in essere) e stabilisce che il consenso nuziale prestato davanti al sacerdote è stato un consenso invalido.
NOTA BENE 1 : la nullità matrimoniale non è da confondere con l'annullabilità di un matrimonio. In questo secondo caso, infatti, si va a disciplinare una dichiarazione di inesistenza di un matrimonio (divorzio) che però è nato validamente.
NOTA BENE 2 : la causa di dichiarazione di nullità termina SOLO in presenza di DUE sentenze che confermino la nullità: pertanto ogni causa di nullità deve svolgersi in due momenti: in prima istanza (al tribunale ecclesiastico più vicino) e in seconda istanza,ossia in appello, al Tribunale Superiore di Appello della zona.

DURATA DELLA CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE
La durata della causa dipende, come per il tribunale civile, dal tribunale e dal luogo ove esse è ubicato. (per miglior comprensione dipende dal numero di pratiche che il tribunale deve sbrigare. E' opportuno preparsi a tempi di almeno 6-9 mesi se si risiede in una grande città).

QUANDO RIVOLGERSI AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO
E' preferibile informarsi se sia possibile intraprendere una causa di nullità matrimoniale quando è terminata la sperazione legale (divorzio,) presso il tribunale civile in quanto si hanno più prove che dimostrino uno stato matrimoniale grave. Ad ogni modo è opportuno sottolineare che le due tipologie (causa presso il tribunale civile e causa presso il tribunale ecclesiastico) sono indipendenti
E' comunque da tener conto di alcuni fattori importanti. La causa di nullità matrimoniale presso il tribunale ecclesiastico può essere portata avanti
1) anche dopo molti anni dalla separazione
2) anche dopo il divorzio
3) anche se c'è convivenza tra due persone
4) anche se una delle due o entrambi si sono risposate civilmente
5) anche in presenza di figli

COSTI

L'intero iter seppur semplice prevede dei costi da sostenere per entrambi le parti:
la parte attrice ricorrente verserà un piccolo contributo per le spese, sia al tribuna di prima istanza che al tribunale ecclesiastico di zona che al Tribunale Superiore d'appello (sono circa 450 comprensiva di rogatorie,perizie evenutali,ecc)
la controparte, non deve versare nulla tranne nel caso in cui voglia nominarsi un proprio avvocato e opporsi alla causa. In questo caso il contributo al tribunale è di circa 200 euro.
Nel caso in cui la parte attrice, versasse in gravi difficoltà economiche (che vanno provate) può servirsi del Patrono stabile che la assisterà gratuitamente. Per chi intende servirsi di un avvocato privato i costi variano dalla persona scelta (il prezzo medio è tra i 1400 e i 2800 euro).Queste sono comunque indicazioni di massimo. E' consigliabile rivolgersi al proprio avvocato matrimonialista o al tribunale ecclesiastico di zona (vedi elenco).