Il Tribunale
ecclesiastico si occupa principalmente di
DICHIARAZIONI DI NULLITA' DI MATRIMONI sia concordatario
che canonico. Davanti al giudicante si presentano due parti
1) la parte attrice, ossia la persona che promuove la causa
2)la parte convenuta, rappresentata dall'altro coniuge,
ossia "l'altro" che partecipa alla causa, sempre
che scelga di prenderne parte.
Per una migliore comprensione è da tener presente
esistono due tipologie di matrimoni religiosi:
A)matrimonio concordatario
B)matrimonio celebrato davanti al ministro di culto non
cattolico.
Il matrimonio concordatario indica il matrimonio celebrato
davanti ad uno o più ministri di culto cattolico,
disciplinato dal codice civile e regolamentato dagli accordi
tra Santa Sede e Stato italiano.
L'attribuzione degli effetti civili al matrimonio concordatario
ha un iter identico a quello usato per il matrimonio con
rito civile. Infatti,alla celebrazione religiosa fa seguito
la redazione di un atto che può anche contenere la
scelta del regime patrimoniale (comunione legale o separazione
dei beni) effettuata dai coniugi, nonché la trascrizione
dell'atto di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato
civile.
Dal momento della trascrizione, gli sposi acquistano lo
status di coniugi e sono tenuti all'adempimento dei diritti
e doveri reciproci di cui si farà menzione più
avanti.
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MOTIVI
DI NULLITA'
Vari e numerosi sono i motivi di nullità (che possono essere
chiesti al legale di fiducia). A volte viene consigliato un pre-incontro
personale con un PATRONO STABILE (colui che può fornire a tutti,
indistintamente, una prima consulenza. Inoltre, nei casi di necessità,
possono assumere anche la difesa della causa a titolo assolutamente
gratuito) o con un avvocato esperto
del settore, che indica con certezza se vi sono i presupposti per
procedere ad una dichiarazione di nullità.

ITER CANONICO
Colui che avanza la richiesta per ottenere la dichiarazione di nullità
del proprio matrimonio (parte attrice) deve presentare, mediante avvocato,
un esposto (detto libello) al Tribunale competente, dove indica i
fatti e le prova che dimostrano, a suo parere della parte, che sussistono
i requisiti di nullità.
La controparte (l'altro coniuge per intenderci) può scegliere
di farsi assistere da un avvocato, l'importante che questi sia abilitato
a patrocinare cause presso il tribunale ecclesiastico. Il requisito
dell'assistenza legale per la controparte non è essenziale
in apertura del procedimento; infatti la parte convenuta può
decidere di nominare il proprio legale in qualunque momento del procedimento.
Se la parte convenuta decide di avvalersi di un legale dovrà
provvedere alle spese delllo stesso e a contribuire,
alle spese del processo salvo che non dimostri di non avere sufficienti
possibilità economiche e che decida quindi di avvalersi di
una difesa d'ufficio.
Ad ogni processo canonico di nullità matrimoniale deve intervenire
il DIFENSORE DEL VINCOLO, colui che ha il compito di porre tutte le
obiezioni e impedire, se possibile, la nullità.
In genere le due parti in tribunale non si incontrano mai.
Ecco quindi come avviene il processo:
Una volta ammesso il libello, il Presidente del Tribunale (il
tribunale è presieduta da tre giudici) cita l'avvocato della
parte attrice, di quella convenuta e il Difensore del vincolo per
quello che viene chiamato la CONCORDANZA DEL DUBBIO; quello che si
svolge in realtà è una breve riunione riunita allo scopo
di individuare, se esistono, i reali motivi per i quali viene chiesta
la nullità. Durante la seduta (o anche tramite una scrittura),
la parte convenuta dichiarerà al tribunale, le intenzioni e,
possibilimente, i testi (se vuole presentarli) o documenti utili al
dibattimento in oggetto e chiedere al presidente qualsiasi informazione
inerente.
Terminata questa fase si procede all'interrogatorio RIGOROSAMENTE
SEPARATO DELLE DUE PARTI anche mediante i testi indicati da entrambi
le parti nonchè, conseguentemente alla raccolta del materiale
utile alla causa, e se necessario o richiesto, si svolgerà
una eventuale perizia.
Conclusa l'instruttoria, il presidente del tribunale ordina la pubblicazione
degli atti: da questo momento la parte convenuta (se non ha richiesto
l'assistenza del proprio legale - altrimenti questo compito spetterà
all'avvocato) potrà prendere visione di quanto è emerso
nell'interrogatorio d di fare nuove istanze e richieste se comprovate
da motivazioni reali e opportune. Da tener presente che questa facoltà
spetta alla parte convenuta solo se questa ha deposto durante la causa.
Finita ogni nuova indagine eventualmente richiesta dalla parte convenuta,
si procede alla CONCLUSIONE IN CAUSA; con questa atto termina la fase
istruttoria.
Gli avvocati delle parti e il Difensore del vincolo studieranno gli
atti e metteranno per iscritto tutte le motivazione utile alla vittoria
del dibattimento (pro o contro a seconda del ruolo che ricoprono).
Alla fine il Presidente fissa il giorno e l'ora in cui il tribunale
(composto dai tre giudici) si riuniranno per la decisione finale.
Emesso il verdetto, uno dei tre giudici scriverà la sentenza
che verrà poi notificata alle parti.
Contro la sentenza affermativa la parte convenuta o il difensore del
vincolo possono eventualmente appellarsi, entro 15 giorni dalla notifica
al Tribunale Superiore d'appello.

Conclusioni:
Il tribunale ecclesiastico,
se accerta che sussistano le cause di nullità, procede alla
dichiarazione di nullità (appurando che il matrimonio non è
mai stato posto in essere) e stabilisce che il consenso nuziale prestato
davanti al sacerdote è stato un consenso invalido.
NOTA BENE 1 : la nullità matrimoniale non è da confondere
con l'annullabilità di un matrimonio. In questo secondo caso,
infatti, si va a disciplinare una dichiarazione di inesistenza di
un matrimonio (divorzio) che però è nato validamente.
NOTA BENE 2 : la causa di dichiarazione di nullità termina
SOLO in presenza di DUE sentenze che confermino la nullità:
pertanto ogni causa di nullità deve svolgersi in due momenti:
in prima istanza (al tribunale ecclesiastico più vicino) e
in seconda istanza,ossia in appello, al Tribunale Superiore di Appello
della zona.
DURATA
DELLA CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE
La durata della causa dipende, come per il tribunale civile, dal tribunale
e dal luogo ove esse è ubicato. (per miglior comprensione dipende
dal numero di pratiche che il tribunale deve sbrigare. E' opportuno
preparsi a tempi di almeno 6-9 mesi se si risiede in una grande città).
QUANDO
RIVOLGERSI AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO
E' preferibile informarsi se sia possibile intraprendere una causa
di nullità matrimoniale quando è terminata la sperazione
legale (divorzio,) presso il tribunale civile in quanto si hanno più
prove che dimostrino uno stato matrimoniale grave. Ad ogni modo è
opportuno sottolineare che le due tipologie (causa presso il tribunale
civile e causa presso il tribunale ecclesiastico) sono indipendenti
E' comunque da tener conto di alcuni fattori importanti. La causa
di nullità matrimoniale presso il tribunale ecclesiastico può
essere portata avanti
1) anche dopo molti anni dalla separazione
2) anche dopo il divorzio
3) anche se c'è convivenza tra due persone
4) anche se una delle due o entrambi si sono risposate civilmente
5) anche in presenza di figli

COSTI
L'intero iter seppur semplice prevede dei costi da sostenere per
entrambi le parti:
la parte attrice ricorrente verserà un piccolo contributo per
le spese, sia al tribuna di prima istanza che al tribunale ecclesiastico
di zona che al Tribunale Superiore d'appello (sono circa 450 comprensiva
di rogatorie,perizie evenutali,ecc)
la controparte, non deve versare nulla tranne nel caso in cui voglia
nominarsi un proprio avvocato e opporsi alla causa. In questo caso
il contributo al tribunale è di circa 200 euro.
Nel caso in cui la parte attrice, versasse in gravi difficoltà
economiche (che vanno provate) può servirsi del Patrono stabile
che la assisterà gratuitamente. Per chi intende servirsi di
un avvocato privato i costi variano dalla persona scelta (il prezzo
medio è tra i 1400 e i 2800 euro).Queste sono comunque indicazioni
di massimo. E' consigliabile rivolgersi al proprio avvocato matrimonialista
o al tribunale ecclesiastico di zona (vedi elenco).