![]() "Il matrimonio è il sacramento della Giustizia, il vivente mistero dell'armonia universale, la forma data dalla natura stessa alla religione del genere umano" P.J. Proudhon |
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La Costituzione italiana afferma: "Il matrimonio è fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e rifiuta l'idea della posizione subordinata della moglie rispetto al marito" Il matrimonio civile produce effetti legali ed amministrativi. Art. 143: 1 - Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 2 - Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. 3 - Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Art. 143 bis c.c.: aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. Art. 143 ter c.c.: La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera. Art. 144: 1 - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. 2 - A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato Art. 147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Dopo aver ricevuto da ciascuno degli sposi, personalmente, e l'uno dopo l'altro, la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie, l'Ufficiale li dichiara uniti in matrimonio. Art. 148 c.c.: I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro S’instaura tra i coniugi per il solo fatto del matrimonio, dal momento della celebrazione; quindi non va esplicitamente dichiarato, ma può sorgere anche successivamente, se i coniugi che hanno optato per la separazione decidono, con apposita convenzione (atto pubblico), di passare alla comunione. Non è universale, perché ne sono escluse varie categorie di beni; è vincolata, nel senso che ciascun coniuge perde rispetto ai beni oggetto e della comunione la sua autonomia, sicché non può acquistare un bene esclusivamente per sé (salvo eccezioni previste dalla legge), non può disporre da solo dei beni comuni, non può acquistare beni a quote disuguali con l’altro coniuge, non si limita alla contitolarità di titoli di godimento, ma si estende all’acquisto di nuovi beni o all’assunzione di obbligazioni, e può comprendere la titolarità di diritti di credito. I vantaggi sono soprattutto per la donna perché la comunione le assicura una certa tutela economica, soprattutto nel caso di crisi matrimoniale; semplifica l’amministrazione dei beni; contribuisce a cementare l’unità famigliare: la comunione rende tuttavia più difficile la disponibilità e la circolazione dei beni; rende più complicata la situazione nell’ipotesi di crisi matrimoniale. Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento e l’amministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi). I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presume di proprietà comune in pari quota per entrambi. Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell’altro coniuge, ma ha l’obbligo di rendergli conto dei frutti del suo lavoro e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto. Si costituisce all’atto della celebrazione del matrimonio, per mezzo di un’esplicita dichiarazione che è annotata in margine all’atto di matrimonio. Rende più facile la disponibilità e la circolazione dei beni; semplifica la situazione nell'ipotesi di crisi matrimoniali; lascia meno tutelata la parte più "debole" (generalmente la donna). Per la comunione o separazione dei beni viene applicata la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale si svolgerà prevalentemente. I coniugi, in tutti i casi, si possono mettere d’accordo su quale delle due leggi applicare per le relazioni patrimoniali.
In questo caso, a differenza di quanto succede con il matrimonio concordatario, lo Stato non rinuncia neppure parzialmente alla propria giurisdizione e gli effetti del matrimonio sono interamente regolati dalla legge civile. Se decidete di compiere il grande passo, quindi sposarvi, in Chiesa vi potrà tornare utile, prima di mettere al corrente il responsabile della vostra parrocchia prima di andare a cercare informazioni in tutti gli uffici cittadini. Infatti, sarà lui stesso che vi potrà dare, nel modo più esaustivo, tutte le informazioni del caso. Se siete fortunati o la vostra Chiesa è ben attrezzata, troverete proprio lì dei fogli già pre compilati, come se fosse una “guida pratica all’uso”, in cui troverete scritti tutti i documenti necessari, la tempistica, le modalità, ecc. E’ tassativa la frequenza di quello che è comunemente detto “corso prematrimoniale” (v. sezione apposita nel nostro sito).Aggiungendo solamente che la scelta della Chiesa ove seguire è del tutto indifferente (ai fini legali-canonici). Potrà quindi essere sia quella dello sposo sia della sposa. Gli sposi dovranno presentare al parroco con: Da Ricordare: a) il certificato di battesimo in genere è conservato presso gli archivi della Chiesa, o della cappella ospedaliera dove si è stati battezzati. b) il certificato di Cresima non deve essere richiesto dove la Cresima ha avuto luogo. In fatti, in genere, è prevista la comunicazione alla parrocchia dove è avvenuto il battesimo e questa, all'epoca, avrà aggiornato i registri e quindi ora sarà in grado di fornire un certificato completo, contenente le date di battesimo e di cresima. c) se uno dei due futuri sposi ha trascorso un periodo superiore all’anno solare all’estero, o lontano dalla propria diocesi, dovrà fare richiesta, alla curia del luogo dove ha abitato in quel periodo, per il certificato di stato libero. Se la cosa dovesse risultare difficile potrà, SOLO SE il sacerdote che lo sposa lo ritiene sufficiente, prestare un giuramento suppletivo, con il quale dichiarerà di non aver sposato nessuno in quel periodo e in quel luogo. Reperiti tutti i documenti utili necessari e sufficienti sia a livello civile che religioso, i futuri sposi verranno sottoposti, singolarmente, ad un piccolo esame durante il quale verranno chiesti: 1) i motivi della loro scelta (religiosa). 2) la disponibilità a generare prole, fine principale per il matrimonio religioso. 3) disponibilità ad accettare il vincolo indissolubile di questa scelta (per quanto riguarda il matrimonio religioso). Durante questa breve test il sacerdote esaminerà se sussistono i presupposti per la celebrazione. (con questo s’intende se le nozze siano spontanee e non dovute ad eventuali coercizioni del futuro sposo o addirittura se derivanti da eventuali pressioni esterne).Terminato il tutto i due vengono riuniti e il sacerdote, se non nutre dubbi e se sussistono tutti i presupposti, allora darà il consenso ufficiale della Chiesa alla celebrazione del matrimonio. Ps: Ricordo che non esistono più colloqui. Il colloquio è unico e il sacerdote se nutre dubbi in genere fa più domande. Non esistono altre casistiche. Il sacerdote, se alla fine, nutre dubbi o non riscontra i presupposti (che non si tratti di presupposti burocratici) si rifiuterà di celebrare il matrimonio. C’è da aggiungere però che, questo rigido dettame difficilmente viene attuato. Infatti in genere il sacerdote, salvo casi rarissimi, potrà invitare i due contraenti ad una maggiore riflessione ed ad un incontro successivo. Terminato questo “adempimento” che, salvo qualche raro caso, in un paio d’ore si risolve, si dovrà ottemperare alla prassi delle pubblicazioni religiose. Queste verranno esposte nell’apposito albo, per le due domeniche consecutive o due feste di precetto, indicando i nomi dei futuri sposi e le loro intenzioni “matrimoniali”. Ottenuto il consenso civile (v. la parte circa il “rito civile”), si potrà fissare finalmente la data del matrimonio presso la chiesa prescelta, stabilire la data e l’ora. Trascorse le due domeniche stabilite dal diritto canonico (per le pubblicazioni religiose), viene rilasciato il certificato che attesta l’avvenuta pubblicazione e con il successivo nulla osta al matrimonio, da presentare nella parrocchia interessata. Ottenuto il consenso della chiesa e del comune, dovrebbero per comodità sposarsi nella stessa Chiesa in cui sono stati fatti tutti gli incartamenti sia burocratici sia preparatori (corsi prematrimoniali per intenderci). Tuttavia data la situazione odierna, è frequente che entrambi i futuri sposi lavorino in una grande città e lì vi risiedano, ma almeno uno dei due è originario di un paesino ( spesso del Italia meridionale), e li, per la comodità degli invitati o per tradizione, verrà celebrata la funzione religiosa; in questo specifico caso occorrerà richiedere al parroco della Chiesa che ha rilasciato il consenso, (quello che ha fatto il test – v. sopra) la richiesta d’autorizzazione alla cerimonia in un’altra diocesi; questa richiesta , scritta dal sacerdote, dovrà essere presentata, dai futuri sposi, alla Curia che, se verrà approvata, garantirà l’autorizzazione al “cambio di Chiesa”. Può in tal caso tornare utile, informarsi prima presso la Chiesa dove avverrà la funzione (quella del paesino per intenderci), spiegando i motivi chi vi spingono al cambio. Esiste inoltre la possibilità che la parte burocratica si svolga presso la parrocchia d’appartenenza (assegnataci per divisione territoriale) ma che, per comodità, abitudine o qualsiasi altro motivo, si frequenti una Chiesa diversa, preparandosi con un sacerdote che non è quello della parrocchia. Volendo che quest’ ultimo sia il celebrante si potrà: 1) chiedere a questi di celebrare la funzione nella parrocchia d’appartenenza 2) spostare la funzione nella Chiesa del sacerdote che ci ha seguito 3) sposarsi in un’eventuale altra Chiesa che non sia né la parrocchia degli sposi, né quella del sacerdote. PS: In questo caso si dovrà ottenere un permesso dalla parrocchia d’appartenenza e in benestare da quella dove si intende celebrare la funzione. Queste richieste a volte non sono accettate e la cosa non è così rara. Consigliamo dunque, ante presentazione di richieste, pensare a valide motivazioni che ci hanno spinto al cambio. Riepilogo documenti per la cerimonia religiosa
A) tutti i documenti obbligatori per il rito civile (v. sezione “rito civile”) B) Certificato di Battesimo e/o Cresima (V. anche la sezione “Luoghi e Riti di Celebrazione) C) attestato di partecipazione al corso prematrimoniale (v. anche la sezione “corso prematrimoniale”) D) pubblicazioni presso la parrocchia dello sposo e della sposa E) consenso parrocchiale al matrimonio N.B. Se i fidanzati hanno già figli, e il padre non li ha riconosciuti, deve farlo. C'è un formulario apposito, che il parroco fornisce. Verranno affisse nella parrocchia di provenienza degli sposi, per le due domeniche antecedenti le nozze. Il rito inizia con la famosa “pubblicazione”, una prassi con cui s’intende comunicare, mediante un foglio, le generalità dei futuri sposi unità alla volontà di contrarre matrimonio. La pubblicazione in genere avviene nel corridoio di un ufficio comunale, dove chiunque, almeno in teoria, può leggere e vedere i proprio “fogli appesi” (come i quadri scolastici quando andavamo a scuola).Naturalmente nessuno li vedrà sempre che non si tratti di negozianti. Questo che, solo apparentemente, sembra un dettaglio di poco conto, potrebbe essere il motivo di un eventuale cambio numero del vostro telefono. Infatti, non è raro che, non appena il foglio con i nomi sarà pubblicato, il vostro telefono comincerà a squillare e alzando la cornetta, sarete assaliti da richieste commerciali che troverete interessanti solo i primi 2 giorni. In questo caso saranno utili risposte “banali”. Ne suggeriamo alcune: - No grazie non sono io a sposarmi ma mia sorella. - Forse il comune ha sbagliato a riportare la data perchè mi sposo tra 1 anno. - Ho già provveduto, grazie lo stesso (forse la più indicata). - Altre risposte che molti stanno pensando Stessa sorte toccherà alla vostra casella e-mail. In ogni caso non potete far altrimenti. Non ci sono alternative. Sei mesi prima del matrimonio circa gli sposi dovranno firmare, alla presenza di due testimoni, in sede comunale, l’atto di pubblicazione, in cui dichiareranno d’essere coscienti e liberi, e in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, per la validità del matrimonio. Affinché il matrimonio abbia validità le pubblicazioni devono rimanere appeso tutta la durata prevista sotto gli occhi di tutta la cittadinanza e dei commercianti (Vedi sopra le controindicazioni). (ante richiesta pubblicazioni) E' una formalità comune sia al rito religioso sia civile. Ha valore giuridico, ma non è vincolante. Quando richiedi le pubblicazioni civili (compilando un modulo), fissa la data del consenso. A questo gli sposi vanno accompagnati da due testimoni muniti di documento d’identità (non scaduto). I testimoni non sono necessariamente gli stessi scelti per il giorno delle nozze. Gli sposi firmano alla presenza dei testimoni la richiesta di pubblicazioni e comunicano la data scelta per il giorno del matrimonio. Il nulla osta rilasciato è valido dal quarto giorno e dura centottanta giorni. (post pubblicazioni) Alla fine di detto termine, se non ci sono state opposizioni, gli interessati potranno ritirare, accompagnati da due testimoni (non necessariamente quelli “definitivi” della cerimonia), il consenso. Poi, muniti di tale autorizzazione gli stessi si presenteranno alla sede ove intendono celebrare il matrimonio per concordare le date delle formalità (banchetti, rinfresco, ecc). E' utile ricordare che il ritiro del consenso va eseguito nel Comune di residenza e se diverso da quello di nascita è obbligatoria la presenza dei genitori. Il motivo di tutto ciò (formalità e documenti) è necessario per dare modo alle autorità competenti di appurare l'effettivo stato civile degli sposi, in quanto, almeno in Italia, non è ammessa la poligamia. Da non dimenticare gli adempimenti sanitari. Coloro che decidono di sposarsi dovranno informarsi delle condizioni sanitarie proprie e del coniuge e non solo per via di un’eventuale gravidanza della futura sposa. Sarebbe utile sottoporsi ad un’eventuale visita prematrimoniale. Le pubblicazioni civili e religiose consentono di fissare la data del matrimonio! Il parroco penserà alla richiesta per le pubblicazioni civili, che saranno affisse per due domeniche in Comune. Nel caso in cui qualcuno vuole opporsi al matrimonio, può farlo, recando le motivazioni, entro gli otto giorni consecutivi (comprendenti due domeniche), successivi alla data della pubblicazione. Tale periodo è necessario per rendere partecipi tutti del lieto evento. Attenzione Le pubblicazioni civili e religiose consentono di fissare la data del matrimonio! Nel caso in cui qualcuno voglia opporsi al matrimonio, può farlo, recando le motivazioni, entro gli otto giorni consecutivi (comprendenti due domeniche), successivi alla data della pubblicazione. Tale periodo è necessario per rendere partecipi tutti del grande evento. Quando scade il termine, il Comune rilascia il certificato di nullaosta, che va presentato all'Ufficiale di Stato Civile. Il matrimonio, ora, deve avvenire entro 180 giorni (6 mesi) dalle pubblicazioni. Se si s upera detto termine, si dovrà ricominciare tutta la prassi. Casi particolari (documenti aggiuntivi SOLO per questi specifici casi) Al Comune spetterà il compito di pubblicare un documento recante i nomi degli sposi, la data e il luogo dove sarà celebrato il matrimonio. Se il matrimonio si svolge all'estero, le pubblicazioni vanno fatte nel Comune di residenza o dell'ultimo domicilio. N.B. I documenti hanno validità di 180 giorni dal momento del rilascio. Scaduto tale termine è necessario farli nuovamente. Alcuni matrimoni potrebbero non essere riconosciuti dallo Stato Italiano. Solo per citare un esempio il matrimonio ortodosso non è riconosciuto dallo Stato Italiano. E’ opportuno informarsi presso il Comune sulla validità per il tipo di matrimonio estero che avete contratto e se ha particolari conseguenze per lo Stato Italiano. Se gli sposi sono stranieri, questi devono seguire l’iter burocratico del matrimonio civile italiano. Ai documenti richiesti dovranno poi aggiungere il nulla osta del consolato italiano. L’art. 116 c.c. regola il matrimonio di uno straniero con un italiano in Italia o fra due stranieri in Italia. Per sposare un cittadino straniero occorre che questi debba: 1)Aver superato i 16 anni 2)Non essere interdetto per infermità mentale 3)Avere il certificato di stato libero Da tener presente che il matrimonio tra un cittadino italiano e uno straniero è valido in Italia, ma può non essere riconosciuto nello stato d’appartenenza del coniuge straniero. Veniamo ai singoli casi: Il cittadino straniero, appartenente ad uno stato che fa parte dell’ Unione Europea, deve richiedere un certificato di capacità matrimoniale o il nulla osta per contrarre matrimonio al suo consolato o ambasciata. Da questo documento deve risultare che, tenendo conto delle leggi vigenti nel suo Stato d’appartenenza, nulla impedisce il matrimonio. In Comune deve presentare la dichiarazione dell’autorità competente del proprio Stato (quello da cui proviene per intenderci) insieme al passaporto. Da aggiungere che per i cittadini dell’Unione Europea sarà fatta in modo automatico la trascrizione dell’atto di matrimonio nel Paese d’origine. Se il cittadino non appartiene ad uno Stato, annoverato tra quelli facenti parte della Comunità Europea, si deve autenticare la firma sul nulla osta in prefettura. Se il nulla osta non è completo di dati anagrafici o se il cittadini risiede in Austria o Svizzera, serve anche l’atto di nascita. Spesso occorre molto tempo per ottenere questi certificati; è opportuno quindi calcolare bene il tempo e procurarseli con largo anticipo. Se il Paese è Scandinavo o parliamo della Gran Bretagna, si può richiedere un certificato di matrimonio plurilingue, in modo da accelerare i tempi di trascrizione. L’art. 115 c.c. con gli artt. 84 e segg c.c. disciplinano i matrimoni “celebrati” all’estero. La validità dipende da alcune variabili; occorre infatti: Da aggiungere che l’art. 115 del c.c. va letto assieme all’art 27 della Legge 218/95, che stabilisce la capacità di contrarre matrimonio in base alla legge nazionale del futuro sposo. Inoltre, occorre aggiungere quanto stabilisce l’art. 16 comma 1 della stessa legge, che stabilisce l’inapplicabilità della legislazione straniera se questa è contro l’ordine pubblico italiano. Il comma 2 dello stesso articolo (mi riferisco all’art. 27 della l. 218/95) e il seguente articolo (ossia art 28 della l. 218/95) stabilisce invece che: un matrimonio contratto all’estero, indipendentemente che sia civile o religioso, deve tener contro della legge del luogo dove è avvenuta la celebrazione o quello dello Stato d’appartenenza di uno dei due sposi; se, una di queste prevede la validità del matrimonio celebrato con quella particolare formula, allora questo sarà considerato valido anche in Italia. Da ricordare: 1) per l'estratto di nascita: in via solamente generale è da tener presente che l'estratto di nascita deve essere ritirato dal contraente interessato (futuro sposo o sposa) dato che difficilmente è dato a terzi salvo che si tratti di un parente, meglio se stretto, che munito di un proprio documento d’identità e necessariamente anche di un documento d’identità della persona per la quale si richiede il certificato. Da richiedere in carta semplice per uso matrimoniale nel comune dove si è nati. Da tener presente che: A) il certificato ha validità 3 mesi B) Gli italiani nati all’estero, tornando in Italia devono trascrivere l’atto di nascita in un Comune della penisola. Fatto ciò, il certificato di nascita può essere sostituito con l’atto di notorietà rilasciato dalla Pretura. C) Nell’eventualità che si opti di farsi assistere come testimoni per le pubblicazioni (v. sopra “Consenso Ante Pubblicazioni”) non da uno dei 4 genitori in Circoscrizione, in sostituzione dell’estratto occorre esibire l’atto di nascita integrale rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della Repubblica. 2) per il certificato contestuale: ci sono difficoltà burocratiche minori. Sarà necessario solamente munirsi di un documento di chi delega al ritiro e alla richiesta dello stesso.(Per i residenti nella Capitale può essere richiesto presso la Circoscrizione o telefonando al 68008 : anagrafe a domicilio). SECONDE NOZZE Occorre la copia integrale dell'Atto di matrimonio precedente rilasciata dal Tribunale del Comune, in cui è avvenuto il matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica. Deve riportare l'annotazione dell'avvenuto annullamento. E’ conservato alla Divorziati da meno di 300 giorni Per i divorziati, per cui non sono passati 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio, serve la copia autenticata della sentenza di divorzio. Devi richiederla alla Cancelleria del Tribunale, che ha emesso la sentenza. Necessaria la copia integrale dell'atto di morte, con fotocopia, rilasciata su autorizzazione della Procura della Repubblica dal Tribunale del Comune ove è avvenuto il decesso. (A Roma è ubicato sia la Pretura che la Procura della Repubblica a p.le Clodio c/o il Palazzo dei Tribunali). Per chi ha ricevuto l'annullamento da un Tribunale Ecclesiastico. Va presentato l'atto integrale civile del precedente matrimonio con fotocopia, rilasciato dal Comune, previa l'autorizzazione della Procura della Repubblica, dove è annotata l'efficacia in Italia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico. Occorre anche l'eventuale revoca del divieto a passare a nuove nozze da parte del Tribunale Ecclesiastico. La legge, anche in caso di seconde nozze, dà diritto ad una licenza matrimoniale di quindici giorni. AUTOCERTIFICAZIONE Oggi, con l'auto certificazione non occorre presentare documenti richiesti fino a qualche anno fa (atto di nascita, di residenza, di cittadinanza e di stato civile). Devi essere maggiorenne ovviamente. Ora è l'ufficio del Comune, che accerta le tue dichiarazioni, da te sottoscritte sotto la tua piena responsabilità di non dichiarare il falso. Per fare un'autocertificazione, basta recarsi all’ufficio matrimoni o di stato civile del Comune, dove intendi sposarti, con un documento d’identità (la carta d'identità o il passaporto). Non è necessaria la presenza di entrambi i futuri coniugi, basta che chi presenta l’autocertificazione, porti con se la fotocopia del documento di identità dell'altra persona. La dichiarazione va scritta su carta semplice o su un modulo prestampato dal Comune. Non si deve più pagare il bollo e non si autenticano più le firme. Sebbene tale richiesta incontri le ostilità di alcuni impiegati del Comune, ricorda che con la Legge Bassanini, hai le carte in regola per richiedere l’autocertificazione. Procedure Fortunatamente la procedura è stata snellita, così non si deve più far spola da un ufficio all’altro per avere i documenti, bensì l’ufficiale di stato civile ha il compito di procurare tutti i documenti necessari al matrimonio. Gli archivi sono informatizzati presso il comune, in modo tale da non rischiare la perdita delle informazioni, o il doverle cercare sui 4 registri dello stato civile. Internet permette di comunicare dal Comune di residenza col Comune di nascita(ove siano diversi) evitando inutili spostamenti. |